Art. 85 — Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 169, comma 2, del Codice, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Il documento di cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).". All'articolo 169 del Codice, dopo comma 5 sono inseriti i seguenti: " 5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita' rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita', anziche' da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda. 5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
