Art. 4 — Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 5, comma 2, del Codice, le parole: ", con riferimento al marchio," sono soppresse. All'articolo 5 del Codice, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono agli atti riguardanti:
- a)il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
- b)il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
