Art. 86 — Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole: "12, comma 1, lettera a), " sono soppresse. All'articolo 170, comma 1, del Codice, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.". All'articolo 170, comma 1, lettera e), del Codice, dopo le parole: "articolo 31" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 33-bis". All'articolo 170, comma 1, lettera d), del Codice, le parole: "consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3-bis e seguenti". All'articolo 170 del Codice, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: " 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

  • a)direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
  • b)responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
  • c)responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;
  • d)esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • e)funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • f)direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente. 3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e). 3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia. 3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. 3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente. 3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.".

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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