Art. 80 — Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 161, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
