Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullita' e decadenza All'articolo 184-quater del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'istanza di decadenza o di nullita', comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. 2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 e' allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullita'. 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui e' chiesta la decadenza o la nullita' puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art27 · fonte del testo

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