Art. 108 — Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 197 del Codice il comma l e' abrogato. All'articolo 197 del Codice il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
