Art. 39 — Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le parole: "della domanda iniziale" sono inserite le seguenti: "o la protezione del brevetto e' stata estesa". All'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo le parole: "del brevetto stesso" sono aggiunte le seguenti: ", e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione". All'articolo 76, comma 3, del Codice, le parole: "dei diverso brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "del diverso brevetto".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
