Art. 38 — Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 68 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
- a)agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
- b)agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
- c)alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.". All'articolo 68 del Codice, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
