Art. 29 — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 52 del Codice il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.". All'articolo 52, comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle" sono sostituite dalla seguente: "dalle". All'articolo 52 del Codice dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: " 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
