Separazione patrimoniale della riserva di attivita' Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, la riserva di attivita' di un token collegato ad attivita' prevista dall'articolo 36 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' in cui essa e' investita ai sensi del citato articolo 38, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente di token collegati ad attivita', nonche' da ciascuna riserva di attivita' di altri token collegati ad attivita' e dalle attivita' in cui essa e' investita. L'emittente di token collegati ad attivita' non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attivita' fuori dai casi previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1114. Sul patrimonio distinto di cui al comma 1 non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attivita' o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori del depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114. Le azioni dei creditori dei singoli possessori di token collegati ad attivita' sono ammesse nel limite di quanto spettante a questi ultimi ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento. Non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114, nei confronti dell'emittente di token collegati ad attivita'. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 e' destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2023/1114. In caso di attivazione del piano di rimborso di cui all'articolo 47 del medesimo regolamento, nonche' di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione dell'emittente di token collegato ad attivita', il diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attivita' e' soddisfatto mediante la liquidazione delle attivita' incluse nel patrimonio distinto di cui al comma 1 o secondo le modalita' previste dalle discipline della liquidazione coatta amministrativa e della risoluzione, ove applicabili. In caso di incapienza del patrimonio distinto di cui al comma 1, l'emittente risponde, per quanto ancora dovuto, con il proprio patrimonio. Nella liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, i possessori di token collegati ad attivita' concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con gli altri creditori chirografari dell'emittente. Il presente articolo si applica anche alla riserva di attivita' di un token di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
