Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e' attuato al di fuori di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, gli emittenti di token collegati ad attivita' nominano uno o piu' liquidatori per l'attuazione del piano e la liquidazione della riserva di attivita' oggetto del piano medesimo. La nomina dei liquidatori, comunque avvenuta, nonche' le sue modificazioni, devono essere iscritte, a cura degli emittenti di token collegati ad attivita', nel registro delle imprese. I liquidatori di cui al comma 1 devono godere di buona reputazione e possedere un livello di professionalita' ed esperienza adeguato. I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita' degli amministratori. I liquidatori di cui al comma 1 hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per l'attuazione del piano di rimborso. I liquidatori trasmettono all'autorita' competente riferimenti periodici sullo stato di attuazione del piano di rimborso. Se l'attuazione del piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114, non si svolge con speditezza e in modo regolare o i liquidatori di cui al comma 1 non soddisfano i requisiti di cui al primo periodo del comma 2, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, determinandone il relativo compenso a carico della societa'. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del TUB. Nel caso in cui sopravvenga una delle procedure indicate al comma 1, i liquidatori di cui al medesimo comma 1 cessano la propria attivita' e trasmettono ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' di rimborso o liquidazione ai commissari o liquidatori di cui alla procedura sopravvenuta. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e' attuato nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, i commissari o i liquidatori di tali procedure provvedono alla sua attuazione in quanto compatibile con le procedure stesse.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
