Art. 38 — Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 114-quater, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4.»;
- b)all'articolo 114-quinquies, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «e per le relative attivita' accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;
- c)all'articolo 114-quinquies.1, comma 5, dopo le parole: «e per le relative attivita' accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
- d)all'articolo 114-octies:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' esercitabili»;
- 2)dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4.».
Testo vigente dal 13 settembre 2024
