Nel presente decreto si intendono per:
- a)«emittenti specializzati di token collegati ad attivita'»: gli emittenti di token collegati ad attivita' che esercitano solo le attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nonche' le attivita' connesse e strumentali;
- b)«prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita'»: i prestatori di servizi per le cripto-attivita' che esercitano solo le attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali;
- c)«TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d)«TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- e)«ente»: uno dei soggetti indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonche' del regolamento (UE) 2023/1114.
Testo vigente dal 13 settembre 2024
