Art. 3 — Modifiche alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 196-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia' assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. 2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. 3. L'Autorita' competente puo' d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:
  • a)si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
  • b)il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
  • c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi. 5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto. 6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.»;
  • b)dopo l'articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti: «Art. 196-quater (Applicazione concordata delle sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo' presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni. 2. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita' accoglie la proposta o la respinge. 3. Quando abbia accolto la proposta, l'Autorita' applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate. 4. Le sanzioni applicate in modalita' concordata rilevano, ai fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi dell'articolo 195-bis. 6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7. 7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi. 8. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' ai principi dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni. Art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
  • a)dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, nonche' delle relative disposizioni attuative;
  • b)dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo 83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
  • c)dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
  • d)dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi 1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
  • e)dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;
  • f)dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;
  • g)dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni attuative. 2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata. Art. 196-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente titolo. 2. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonche' dal titolo II e dal presente titolo.».

Testo vigente dal 23 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-25;128~art3 · fonte del testo

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