Art. 7 — Modifica al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, le parole: «agli articoli 194-bis, 195 e 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis».
Testo vigente dal 23 luglio 2026
