Il C.N.R.:

  • a)svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le universita' e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
  • b)nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
  • c)svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
  • d)svolge attivita' di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
  • e)svolge attivita' di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
  • f)promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
  • g)assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
  • h)collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio;
  • i)promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
  • l)promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
  • m)effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • n)promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
  • o)svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
  • p)nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato. Le attivita' del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica secondo le modalita' sopra indicate, le macro aree sono cosi' individuate:
  • a)biotecnologie;
  • b)scienze e tecnologie mediche;
  • c)scienza e tecnologia dei materiali;
  • d)scienze e tecnologie ambientali e della terra;
  • e)scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
  • f)scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
  • g)scienze giuridiche e socio-economiche;
  • h)scienze umanistiche e dei beni culturali.

Testo vigente dal 6 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127~art3 · fonte del testo

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