Art. 3 — Attività del C.N.R
Il C.N.R.:
- a)svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le universita' e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- b)nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
- c)svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
- d)svolge attivita' di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
- e)svolge attivita' di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
- f)promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- g)assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
- h)collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio;
- i)promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
- l)promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
- m)effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- n)promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- o)svolge, su richiesta, attivita' di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
- p)nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato. Le attivita' del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica secondo le modalita' sopra indicate, le macro aree sono cosi' individuate:
- a)biotecnologie;
- b)scienze e tecnologie mediche;
- c)scienza e tecnologia dei materiali;
- d)scienze e tecnologie ambientali e della terra;
- e)scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- f)scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
- g)scienze giuridiche e socio-economiche;
- h)scienze umanistiche e dei beni culturali.
Testo vigente dal 6 giugno 2003
