Art. 12 — Dipartimenti
I dipartimenti sono le unita' organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinita' disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le universita' e le imprese. I dipartimenti:
- a)propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attivita' complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
- b)affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
- c)coordinano le attivita' degli istituti ad essi afferenti;
- d)coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
- e)istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
- f)propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi;
- g)coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;
- h)svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
- i)presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. L'incarico di direzione di dipartimento e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico e' a tempo pieno, dura in carica 5 anni e puo' essere confermato una sola volta. Presso ciascun dipartimento e' costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attivita' di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalita' nei settori di ricerca di riferimento, secondo modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
Testo vigente dal 6 giugno 2003
