Art. 13 — Dipartimenti
I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalita' dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
- a)elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attivita' di competenza;
- b)gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;
- c)coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo livello;
- d)alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;
- e)propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
- f)coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
- g)valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita' di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;
- h)fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attivita' di societa', consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;
- i)coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a piu' dipartimenti;
- l)promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza. 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 2009, n. 99
1La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221
2La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Testo vigente dal 2 febbraio 2016
