Gli istituti sono le unita' organizzative presso le quali si svolgono le attivita' di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita' di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente. Gli istituti:

  • a)propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
  • b)gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
  • c)elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono. Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza. Il direttore dell'istituto e' responsabile dell'attivita' dell'istituto stesso. E' nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Testo vigente dal 6 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127~art14 · fonte del testo