Art. 11 — Direttore generale
Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
- a)predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
- b)elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
- c)predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
- d)propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali;
- e)conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 6 giugno 2003
