Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2011 al 12 marzo 2021. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi, compresi i portainnesto;
tolto: b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi;
tolto: c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione;
tolto: d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
tolto: e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
tolto: f) misure ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;
tolto: g) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
tolto: h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
tolto: i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
tolto: l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualita' della produzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124~art3 · fonte del testo
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