Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 673 parole tolte, 10 parole aggiunte in 32 capoversi.
tolto: Per "strumenti finanziari" si intendono:
tolto: a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
tolto: b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
tolto: c) quote di organismi di investimento collettivo;
tolto: d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
tolto: e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;
tolto: f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
tolto: g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
tolto: h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
tolto: i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
tolto: j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
tolto: a) negoziazione per conto proprio;
tolto: b) negoziazione per conto terzi;
tolto: c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
tolto: d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
tolto: e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. Per "servizi accessori" si intendono i seguenti:
tolto: a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
tolto: b) locazione di cassette di sicurezza;
tolto: c) concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni rela- tive a strumenti finanziari, nelle quali interviene il finanziatore;
tolto: d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
tolto: e) servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
tolto: f) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
tolto: g) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. Si intendono per:
tolto: a) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario), il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
tolto: b) "legge fallimentare", il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
tolto: c) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM), l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
tolto: d) "Stato comunitario", lo Stato appartenente all'Unione Europea;
tolto: e) "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione Europea, diverso dall'Italia;
tolto: f) "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
tolto: g) "imprese di investimento", le SIM e le imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie;
tolto: h) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi di cui alle sezioni A e C della Tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
tolto: i) "strumenti finanziari derivati", gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettere f), g), h), i) e j). AVVERTENZE Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore normativo e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art1 · fonte del testo
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