Art. 4 — Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2011 al 12 marzo 2021. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le questioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle attivita' scientifiche, tecniche ed amministrative relative all'attuazione della direttiva. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:
tolto: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
tolto: b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;
tolto: c) determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei fornitori e dei laboratori, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo;
tolto: d) stabilire le modalita' ed i criteri relativi ad eventuali esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente decreto. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati, acquisito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124~art4 · fonte del testo
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