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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2010 al 12 marzo 2021. 649 parole tolte, 10 parole aggiunte in 30 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;

tolto: b) piante da frutto: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;

tolto: c) varieta': un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere:

tolto: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

tolto: 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

tolto: 3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a essere moltiplicato invariato;

tolto: d) clone: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;

Mostra gli altri 22 capoversi cambiati

tolto: e) materiali pre-base: i materiali di moltiplicazione:

tolto: 1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche, nonche' per la prevenzione delle malattie;

tolto: 2) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;

tolto: 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base, adottati ai sensi dell'articolo 3;

tolto: 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;

tolto: f) materiali di base: i materiali di moltiplicazione:

tolto: 1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonche' per la prevenzione delle malattie;

tolto: 2) destinati alla produzione di materiali certificati;

tolto: 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base, adottati ai sensi dell'articolo 3;

tolto: 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;

tolto: g) materiali certificati:

tolto: 1) i materiali di moltiplicazione: 1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto; 1. 2) destinati alla produzione di piante da frutto; 1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

tolto: 2) piante da frutto: 2.1) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base; 2.2) destinate alla produzione di frutti; 2.3) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 2.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

tolto: h) materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:

tolto: 1) aventi identita' varietale e adeguata purezza varietale;

tolto: 2) destinati: 2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o; 2.2) alla produzione di piante da frutto, o; 2.3) alla produzione di frutti;

tolto: 3) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformita' dell'articolo 3;

tolto: i) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;

tolto: l) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

tolto: m) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

tolto: n) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';

tolto: o) lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124~art2 · fonte del testo

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