Art. 2 — DEFINIZIONI
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 marzo 2021. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni stabilite nell'allegato I alla legge del 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, ed inoltre si intendono per:
tolto: a) "alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali": gli alimenti composti per animali che, per la loro particolare composizione o per lo speciale procedimento di fabbricazione con cui sono ottenuti, si distinguono nettamente sia dagli alimenti comuni che dai prodotti contemplati dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, il quale stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita' e sono presentati come prodotti destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali specifiche;
tolto: b) "fine nutrizionale": il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti adatti al loro stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45~art2 · fonte del testo
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