Art. 5 — Requisiti ed obblighi dei fornitori
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2010 al 12 marzo 2021. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attivita' dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
tolto: a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;
tolto: b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;
tolto: c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' dei materiali;
tolto: d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio' sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;
tolto: e) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio;
tolto: f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
tolto: g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;
tolto: h) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite e gli acquisti quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto;
tolto: i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche. Le modalita' di applicazione del comma 2, nonche' eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124~art5 · fonte del testo
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