Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2011 al 12 marzo 2021. 374 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: I soggetti che producono o commercializzano piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, cosi' come definiti all'articolo 3, comma 1, devono soddisfare le condizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009 ed essere riconosciuti ufficialmente in relazione alla propria attivita' dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

tolto: a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;

tolto: b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;

tolto: c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;

tolto: d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio' sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;

tolto: e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario nazionale;

tolto: f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

tolto: g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonche' quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

tolto: i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche. Le modalita' di applicazione del comma 2, nonche' eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti o che operano nel mercato locale, sono adottate ai sensi dell'articolo 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124~art7 · fonte del testo