((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)). Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)).

Testo vigente dal 12 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2010 al 12 marzo 2021. 390 parole tolte, 60 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varieta' cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identita' varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione. Le varieta' cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere:

tolto: a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varieta' vegetali; o;

tolto: b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o;

tolto: c) comunemente note; una varieta' e' considerata comunemente nota se:

tolto: 1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o;

tolto: 2) e' oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); o;

tolto: 3) e' stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purche' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorita' unica a livello nazionale di cui all'articolo 3. L'indicazione di cui al comma 1 puo', altresi', applicarsi a una varieta' priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purche' la varieta' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalita' di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate. Le varieta' possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'articolo 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono, altresi', essere registrate ufficialmente se il loro materiale e' stato gia' commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purche' abbiano una descrizione ufficialmente riconosciutaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. tolto: Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varieta' interessata e' registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto regolamento aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124~art6 · fonte del testo

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