Art. 2 — Legittimazione processuale
Dopo l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 32-ter. - 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e societa' di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.".
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
