Art. 2 — Riconoscimento degli stabilimenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1999 al 26 marzo 2021. 510 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attivita', il riconoscimento dello stabilimento. Ai fini del riconoscimento di cui al comma I gli stabilimenti:
tolto: a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.1.b) dell'allegato I;
tolto: b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele preparate a partire da additivi di cui al capitolo 1. 2.a) dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.2.b) dell'allegato I;
tolto: c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo 1.3.a) dell'allegato 1, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.3.b) dell'allegato 1;
tolto: d) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.4 dell'allegato 1;
tolto: e) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo 1.3 a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1.3 b) dell'allegato 1, ad eccezione del punto 7;
tolto: f) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con le materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, contenenti le sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 1. 4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7. Il riconoscimento di cui al comma I e' revocato in caso di cessazione dell'attivita' o qualora lo stabilimento non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorita' competente. Il riconoscimento di cui al comma I e' modificato qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento. 0gni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma I deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento. Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi, al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto al relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni alimentari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art2 · fonte del testo
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