Art. 5 — Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2000 al 26 marzo 2021. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero della sanita' iscrive in un registro, conforme al modello di cui al punto 1.1, capitolo 1, dell'allegato 11, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita':
tolto: a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3; successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto registro;
tolto: b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.
tolto: b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti. I registri di cui ai commi I e 2 sono aggiornati in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica dei riconoscimenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art5 · fonte del testo
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