Art. 1 — Campo di applicazione e definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1999 al 26 marzo 2021. 226 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il presente decreto fissa i requisiti e le modalita' applicabili alle categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attivita' elencate, rispettivamente, negli articoli 2 e 7 nonche' negli articoli 3 e 8. Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali. Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "immissione in commercio": la detenzione o l'offerta a terzi ai fini della vendita nonche' qualsiasi forma di trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, degli additivi, delle premiscele preparate a partire da additivi, degli alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;
tolto: b) "stabilimento": qualsiasi unita' di produzione o di fabbricazione di additivi, di premiscele preparate a partire da additivi, di alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I;
tolto: c) "intermediario": qualsiasi persona diversa dal fabbricante o da colu che procede alla fabbricazione di alimenti composti esclusivamente per le necessita' del bestiame che alleva, che detiene additivi, premiscele preparate a partire da additivi o i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, in una fase intermedia tra la produzione e l'impiego. Oltre alle definizioni di cui al comma 3 si applicano, ove occorra, quelle previste dalla normativa relativa al settore deLl'alimentazione degli animali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art1 · fonte del testo
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