Art. 3 — Riconoscimento degli intermediari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1999 al 26 marzo 2021. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o le premiscele di additivi di c ui al capitolo 1. 2.
tolto: a) dell'allegato I devono essere riconosciuti. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso, secondo l'oggetto dell'attivita', dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I. Il riconoscimento di cui al comma I e' revocato in caso di cessazione dell'attivita' o qualora l'intermediario non possegga piu' i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attivita' e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorita' competente. Il riconoscimento di cui al comma I e' modificato qualora l'intermediario dimostri di avere la capacita' di dedicarsi ad attivita' aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto il riconoscimento. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento i riconoscimento di cui al comma l deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art3 · fonte del testo
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