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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2000 al 26 marzo 2021. 768 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita', entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato 11, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c). d), e) ed f) e di cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato 11, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previ gente l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale attivita' puo' continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento. Il Ministero della sanita', entro il 1› aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo Il dell'allegato Il, agli stabilimento; di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previ gente le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previ gente le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, devono presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attivita' possono continuare finche' non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento. La regione o la provincia autonoma. entro il 1› aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo 11 dell'allegato 11. agli stabilimenti e agli intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo aver verificato, mediante sopralluogo. che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attivita' di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma puo' disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo 1.1.b) o al punto 7 del capitolo 1.2.b) dell'allegato 1, purche' tali intermediari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso allegato 1. Il Ministero della sanita' procede periodicamente alla verifica della uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati. La predetta relazione e' trasmessa al Ministero della sanita' entro il 14 ottobre 2000. Il Ministero della sanita', raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art4 · fonte del testo

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