Art. 1 — Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione
A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' abrogato. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni.
Testo vigente dal 28 febbraio 2011
