Art. 2 — Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690
L'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente: «1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive:
- a)imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b)imposta sul reddito delle societa';
- c)ritenute su interessi e redditi da capitale;
- d)ritenute d'acconto sui dividendi;
- e)ritenute sui premi e sulle vincite;
- f)imposta sulle successioni e donazioni.».
Testo vigente dal 28 febbraio 2011
