Art. 1 — Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' fissata:

  • a)in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  • b)in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. 1 2 3 4 5 7 ((9))
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 dicembre 2009, n. 184

1

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto.

L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228

2

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2013 e 2014 mediante corresponsione nel 2013 e 2014 dell'assegno ivi previsto."

3

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2015 e 2016 mediante corresponsione nel 2015 e 2016 dell'assegno ivi previsto".

4

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2017, 2018 e 2019 mediante corresponsione nel 2017, 2018 e 2019 dell'assegno ivi previsto".

5

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corresponsione nel 2020, 2021 e 2022 dell'assegno ivi previsto".

7

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per l'anno 2024 mediante corresponsione nel 2024 dell'assegno ivi previsto".

7

La L. 3 dicembre 2009, n. 184, come modificata dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia dall'anno 2025 mediante corresponsione a decorrere dall'anno 2025 dell'assegno ivi previsto".

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2024 al 25 febbraio 2025. 1 parola aggiunta.

… amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. aggiunto: 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2006-02-07;44~art1 · fonte del testo

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