Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 ° gennaio 2011, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 1. Da tale data sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 26 novembre 1981, n. 690. In virtu' di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa; pertanto, in sede di definizione dei saldi delle imposte compartecipate per gli anni dal 2007 al 2010, non si procede al recupero del gettito delle imposte, gia' introitate dalla regione, corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ne' di un decimo del gettito dell'imposta provinciale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in sede di corresponsione del saldo per l'anno 2010 non si procede al recupero della quota residuale del gettito delle tasse automobilistiche di spettanza dello Stato. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni, riscosse dalla struttura di gestione, individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono i versamenti, per gli altri tributi e proventi, sono riversate direttamente alla regione sul conto infruttifero, intestato alla medesima, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione. Tale modalita' si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

Testo vigente dal 28 febbraio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;12~art10 · fonte del testo

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