Art. 6 — Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente: «Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge e' compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonche' le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorche' affluite fuori della regione.». Al quinto comma le parole: «compresa la quota di nove decimi del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'intero».
Testo vigente dal 28 febbraio 2011
