Art. 7 — Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente: «Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.».
Testo vigente dal 28 febbraio 2011
