Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalita' e' fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalita', salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalita' continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalita'. Il decreto di mutamento delle generalita' non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui e' parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento. Per i rapporti di cui al comma 3, l'interessato e' rappresentato, anche in giudizio, dalle persone designate a norma dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nei procedimenti civili, la persona ammessa allo speciale programma di protezione che sia chiamata in giudizio per deporre come testimone, per rendere l'interrogatorio libero o formale, ovvero per rendere il giuramento o per essere sottoposta ad ispezione corporale, puo' richiedere al servizio centrale di protezione di far pervenire al giudice davanti al quale pende il giudizio, in ogni stato e grado, una attestazione dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza della sussistenza di gravi motivi di sicurezza personale che non consentono all'interessato di comparire in giudizio. La attestazione e' acquisita agli atti; dalla mancata comparizione non possono essere tratte conseguenze sfavorevoli a carico della persona protetta. Le indagini ed i procedimenti penali a carico della persona protetta per fatti commessi anteriormente alla data del decreto di mutamento delle generalita' sono instaurati e condotti sotto le precedenti generalita' sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Sotto le medesime generalita' sono fatte le iscrizioni nel casellario giudiziale. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, emessi per fatti successivi alla data del decreto di cambiamento delle generalita', si osservano le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11)).3 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11)).3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di efficacia delle disposizioni della L.11/98 e' posto alla data del 31 dicembre 2002.

Testo vigente dal 31 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1995 al 31 dicembre 2000. 155 parole tolte, 111 parole aggiunte.

… gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. tolto: 5. Nei procedimenti civili, la persona ammessa allo speciale programma di protezione aggiunto: che sia chiamata in giudizio per deporre come testimone, per rendere l'interrogatorio libero o formale, ovvero per rendere il giuramento o per essere sottoposta ad ispezione corporale, puo' richiedere al servizio centrale di protezione di far pervenire al giudice davanti al quale pende il giudizio, in ogni stato e grado, una attestazione dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza della sussistenza di gravi motivi di sicurezza personale che non consentono all'interessato di comparire in giudizio. La attestazione e' acquisita agli atti; dalla mancata comparizione non possono essere tratte conseguenze sfavorevoli a carico della persona protetta. Le indagini ed i procedimenti penali a carico della persona protetta per fatti … delle generalita', si osservano le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778. tolto: L'esame in dibattimento della persona nei confronti della quale e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' e' svolto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona protetta o ad altro atto per l'assunzione del quale e' necessaria l'osservazione diretta del corpo della persona, il giudice, a seconda dei casi ed ove occorra, ne autorizza od ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo. In tale caso, durante tutto il tempo in cui la persona e' presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2 dell'art. 473 del codice di procedura penale. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che sia visibile il volto della persona aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di efficacia delle disposizioni della L.11/98 e' posto alla data del 31 dicembre 2002.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119~art6 · fonte del testo