Art. 7 — Residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione. Notificazioni
L'autorita' di cui all'art. 2 direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorita' le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalita' della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in localita' stabilita dal servizio centrale di protezione. Alla residenza fissata ai sensi del comma 1 sono eseguite le notificazioni a norma degli articoli 157 del codice di procedura penale e 139 del codice di procedura civile. Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonche' gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalita', con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio.
Testo vigente dal 24 aprile 1993
