Art. 5 — Esonero da responsabilità
I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i dipendenti degli uffici della pubblica amministrazione sono esonerati da responsabilita' penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori o abilitativi, alle trascrizioni, iscrizioni, o annotazione di atti, nonche' al rilascio di estratti e certificati previsti dal presente decreto.
Testo vigente dal 24 aprile 1993
