Art. 1 — Richiesta di cambiamento delle generalità
La richiesta di cambiamento delle generalita' a norma dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed e' ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorita' che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalita' dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi. La richiesta di cambiamento delle generalita' non e' soggetta a pubblicazione e contro di essa non e' ammessa opposizione.
Testo vigente dal 24 aprile 1993
