Art. 9 — Segretezza dei procedimenti
Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalita' di cui al presente decreto e quelli relativi alle attivita' dell'autorita' designata di cui all'art. 3 e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalita' della persona per la quale e' disposto il cambiamento delle generalita'. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.
Testo vigente dal 24 aprile 1993
