Art. 4 — Competenze regionali
Sono di competenza regionale:
- a)l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalita' di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b)istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
- c)l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d)la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
- e)la facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f)l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g)azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h)l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonche' i risultati delle attivita' di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Testo vigente dal 4 luglio 2008
