Art. 1 — Finalità e campo di applicazione
Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
- a)monitoraggio e classificazione della qualita' delle acque di balneazione;
- b)gestione della qualita' delle acque di balneazione;
- c)informazione al pubblico in merito alla qualita' delle acque di balneazione. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorita' competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione. Le norme del presente decreto non si applicano:
- a)alle piscine e alle terme;
- b)alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;
- c)alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.
Testo vigente dal 4 luglio 2008
