Art. 3 — Competenze statali
Sono di competenza statale:
- a)le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto;
- b)l'aggiornamento e l'integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione;
- c)l'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste dal presente decreto;
- d)l'informazione al pubblico di cui all'articolo 15.
Testo vigente dal 4 luglio 2008
