Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a)«autorita' competente»: l'autorita' o le autorita' di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
- b)«permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;
- c)«inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita' delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;
- d)«inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualita' delle acque di balneazione per piu' di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorita' competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;
- e)«stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;
- f)«misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:
- 1)istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;
- 2)istituzione di un calendario di monitoraggio;
- 3)monitoraggio delle acque di balneazione;
- 4)valutazione della qualita' delle acque di balneazione;
- 5)classificazione delle acque di balneazione;
- 6)identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;
- 7)informazione al pubblico;
- 8)azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
- 9)azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;
- 10)azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- g)«situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualita' delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi e' previsto in media non piu' di una volta ogni quattro anni;
- h)«serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6;
- i)«valutazione della qualita' delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualita' delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;
- l)«proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;
- m)«acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3;
- n)«punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 4 luglio 2008
