Art. 15 — Informazione al pubblico
I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestivita' durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
- a)classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
- b)descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;
- c)nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
- 1)avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
- 2)indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1);
- 3)avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
- d)informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2, comma 1, lettera g);
- e)laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
- f)ogniqualvolta e' introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non e' piu' balneabile con la ragione del declassamento;
- g)indicazione delle fonti da cui reperire informazioni piu' esaurienti, conformemente al comma 2. Le autorita' competenti, ciascuna per la propria competenza, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestivita' le informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonche', ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
- a)elenco delle acque di balneazione;
- b)classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del presente decreto dopo l'ultima classificazione;
- c)misure di risanamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 10);
- d)nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come prescritto nell'articolo 8, comma 4;
- e)nel caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a:
- 1)condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata;
- 2)grado di probabilita' di tale inquinamento e della sua probabile durata;
- 3)cause dell'inquinamento e delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause;
- f)nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, informazioni relative ai rischi per i bagnanti. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 e' aggiornato e reso disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle autorita' competenti una volta completate le analisi. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012. Le autorita' competenti forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.
Testo vigente dal 4 luglio 2008
